Termini e condizioni
Le nostre Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano, salvo diverso accordo esplicito, a tutte le convenzioni contrattuali e alle relazioni commerciali. Si applicano altresì alle future relazioni commerciali, anche se non vengono nuovamente concordate esplicitamente. Non verranno riconosciute eventuali condizioni generali del partner contrattuale che differiscano dalle nostre, anche se non esprimiamo un esplicito rifiuto.
§ 1 Generale
1. La Anton Fischer GmbH (di seguito denominata Agenzia), con sede a Obergasse 36, 7494 Davos Wiesen (telefono +41 79 519 5502), è un'agenzia diversa dalle altre: radicata nel territorio, ma con una rete che si estende in tutto il mondo. Partner globali, selezionati specificamente per ogni progetto o per collaborazioni a lungo termine, vengono coordinati e riuniti dalla nostra agenzia, garantendo così soluzioni best-in-class, accessibili anche per clienti che altrimenti avrebbero a disposizione molte meno opzioni.
2. L’Agenzia offre i propri servizi ai clienti e ai partner contrattuali esclusivamente alle condizioni riportate di seguito. Tutti gli accordi collaterali devono essere stipulati per iscritto. L'Agenzia si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le proprie CGC, incluse eventuali appendici. La versione attuale delle CGC è liberamente consultabile su Internet al sito https://plusanton.com.
3. L'Agenzia informa, ai sensi dell'Art. 19 della Legge Svizzera sulla Protezione dei Dati (LPD), che i dati necessari per lo svolgimento delle operazioni commerciali vengono elaborati e memorizzati tramite un sistema informatico. L'Agenzia garantisce che i dati personali saranno trattati in modo strettamente confidenziale.
§ 2 Oggetto e componenti del contratto
1. L'Agenzia fornisce ai suoi clienti servizi di comunicazione e marketing. La descrizione dettagliata dei servizi da fornire da parte dell'Agenzia è specificata nei contratti di progetto, nelle relative appendici e nelle eventuali descrizioni delle prestazioni.
2. La base per il lavoro dell'Agenzia e parte integrante del contratto, oltre al contratto di progetto e alle sue appendici, è il briefing del cliente. Se il briefing viene fornito verbalmente, l'Agenzia redige un rapporto di contatto sul contenuto del briefing, che viene inviato al cliente entro 3 giorni dall'incontro. Il rapporto di contatto diventa parte integrante del contratto se il cliente non lo contesta per iscritto entro 2 giorni.
3. Qualsiasi modifica e/o integrazione successiva del contratto e/o delle sue componenti deve essere effettuata per iscritto. I costi aggiuntivi derivanti saranno a carico del cliente.
4. Ritardi nella consegna e nella prestazione dovuti a cause di forza maggiore e ad eventi che sono al di fuori del controllo dell'Agenzia e che rendono la prestazione sostanzialmente più difficile o impossibile, come scioperi, serrate, ordini delle autorità, guasti o interruzioni nel settore degli operatori di reti fisiche, anche se si verificano presso terzi, non sono imputabili all'Agenzia, anche in caso di termini concordati in modo vincolante. Tali eventi autorizzano l'Agenzia a posticipare l'evento o il progetto per la durata dell'impedimento e per un adeguato periodo di avvio, o a recedere parzialmente o totalmente dal contratto per la parte non ancora eseguita.
5. Le offerte dell'Agenzia sono sempre non vincolanti e soggette a modifiche. I contratti si perfezionano solo con la conferma scritta o con l'esecuzione di un servizio da parte dell'Agenzia. Gli accordi verbali con l'Agenzia diventano efficaci solo dopo conferma scritta.
§ 3 Protezione del diritto d'autore e diritti d'uso
1. I marchi figurativi e denominativi utilizzati dall'Agenzia sono marchi registrati presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IGE) e il loro utilizzo è riservato esclusivamente all'Agenzia. Per menzionare, utilizzare, impiegare o alterare questi marchi figurativi e denominativi è necessaria l'espressa approvazione scritta preliminare dell'Agenzia.
2. Poiché il diritto d'autore non è trasferibile, rimane al creatore dell'opera. L'Agenzia concede esclusivamente i diritti d'uso. A tale scopo, l'Agenzia, in qualità di autore o titolare dei diritti, concede al cliente i diritti di sfruttamento o utilizzo. Tutte le idee, presentazioni, bozze di progetto, documenti di progetto, concetti, pianificazioni, opere, layout e altro prodotti dall'Agenzia sono protetti come creazioni intellettuali dalla legge sul diritto d'autore, le cui disposizioni si considerano concordate anche nel caso in cui i requisiti di originalità previsti dalla legge non siano soddisfatti.
3. Il cliente acquisisce, per la durata del contratto, i diritti d'uso su tutte le opere realizzate dall'Agenzia nell'ambito dell'incarico, nella misura in cui tale trasferimento è consentito dalla legge svizzera (in particolare per i diritti su musica, film e fotografia). Se il cliente utilizza i lavori dell'Agenzia al di fuori dell'area geografica specificata nel contratto, o dopo la scadenza del contratto, o in forma modificata, ampliata o riorganizzata, o impiegando altri mezzi pubblicitari, l'Agenzia può richiedere un compenso equo e conforme al mercato. L'uso multiplo (ad es. per un altro prodotto) è soggetto a compenso e richiede il consenso preliminare dell'Agenzia.
4. L'Agenzia fornisce una prestazione complessiva creativa e intellettuale, che va oltre il mero lavoro tecnico. Le opere create dall'Agenzia sono destinate esclusivamente al cliente. La modifica, lo sfruttamento, la riproduzione e la distribuzione a fini commerciali sono consentiti solo con il consenso scritto dell'Agenzia come autrice. L'esecuzione del lavoro concettuale è riservata esclusivamente all'Agenzia. In assenza di un accordo esplicito, l'unico scopo del contratto è quello reso evidente dal cliente al momento dell'ordine. Il diritto di utilizzare i lavori nel quadro concordato è acquisito dal cliente al pagamento del compenso.
5. Nel caso in cui non venga stipulato un contratto con l'Agenzia, il cliente non ha il diritto di utilizzare in alcun modo le idee, proposte, concetti, layout e testi presentati e sottoposti dall'Agenzia.
6. Un utilizzo ulteriore, la cessione a terzi, o la realizzazione parziale o completa delle idee, proposte, concetti, layout e testi presentati nell'ambito della collaborazione richiedono il consenso scritto preliminare dell'Agenzia e, in ogni caso, la stipulazione di un accordo sulla remunerazione.
7. L'Agenzia ha il diritto irrevocabile di documentare i servizi forniti su qualsiasi supporto audiovisivo e di distribuire o pubblicare foto, video e filmati, nonché altre riproduzioni tecniche derivanti dal rapporto contrattuale, a scopo pubblicitario o editoriale, senza limitazioni di ambito geografico, tematico o temporale. L'Agenzia può firmare i materiali pubblicitari che ha sviluppato con un testo di piccole dimensioni o in altro modo adeguato e utilizzarli per la propria promozione.
8. Il cliente si impegna a garantire che, durante gli eventi, non vengano effettuate registrazioni fotografiche e video, né altre registrazioni su supporti audiovisivi a fini commerciali, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dall'Agenzia per iscritto.
9. Le parti contrattuali si concedono reciprocamente il diritto di emettere comunicati stampa. L'Agenzia deve essere citata su richiesta come autrice e agenzia esecutiva nelle pubblicazioni.
10. Il cliente concede all'Agenzia tutti i diritti d'uso necessari per la fornitura dei servizi concordati relativamente ai dati forniti dal cliente (testi, immagini statiche e in movimento, suoni).
11. Il cliente garantisce di possedere i diritti di sfruttamento necessari per la creazione dell'oggetto contrattuale relativamente ai materiali forniti e che i diritti d'autore e d'uso di terzi non vengono violati dal contratto. Garantisce inoltre che i diritti da trasferire all'Agenzia nell'ambito del presente contratto:
a) non sono stati trasferiti a terzi né gravati da diritti di terzi;
b) terzi non sono stati incaricati del loro esercizio;
c) al momento della stipula del contratto non esistono altri obblighi contrattuali o legali che possano ostacolare l'esecuzione delle sue prestazioni.
12. L'Agenzia ha il diritto di richiedere informazioni sull'estensione dell'utilizzo. I diritti d'uso sulle opere non ancora pagate al momento della cessazione del contratto o, nel caso di compenso su base commissionale, non ancora pubblicate, rimangono all'Agenzia, salvo diversa disposizione contrattuale.
§ 4 Compenso / Condizioni di pagamento
1. L'Agenzia emette una fatturazione corretta. Tutti i prezzi relativi ai servizi dell'Agenzia sono indicati in franchi svizzeri (CHF) e sono esclusi dall'IVA prevista per legge (MWST). L'importo totale è dovuto dopo l'emissione della fattura, salvo diverso accordo, senza alcuna detrazione: 80% dell'importo dell'ordine alla stipula del contratto 20% dell'importo dell'ordine entro 14 giorni dalla conclusione del progetto.
Se i lavori vengono consegnati in parti, il relativo compenso parziale è dovuto al momento della consegna della parte.
2. Le spese di viaggio e le spese accessorie vengono fatturate in base ai costi effettivi. Salvo accordi diversi, i voli all'interno dell'Europa e i voli intercontinentali si effettuano in Business Class. I viaggi in treno vengono effettuati in 1ª classe. I viaggi in auto vengono fatturati in base all'importo forfettario stabilito dalla legge fiscale.
3. Eventuali tariffe SUISA, nonché i costi di energia, acqua e smaltimento rifiuti legati all'evento, sono a carico del cliente, così come anche le relative richieste.
4. Su tutti i costi esterni, l'Agenzia applica un compenso del 30% (Handling Fee).
5. Tutti gli oneri e le spese che non sono già a carico dell'Agenzia secondo la descrizione dei servizi verranno fatturati in base ai costi effettivi.
6. L'Agenzia ha inoltre il diritto di eseguire direttamente tutte le attività elencate nella descrizione dei servizi e di fatturarle al cliente.
7. In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento contrattualmente concordate, l'Agenzia ha diritto, senza necessità di ulteriore sollecito, a interessi di mora pari al dieci per cento oltre il tasso di interesse di base vigente. Il diritto di richiedere ulteriori danni per mora rimane inalterato.
8. I servizi, i lavori e le merci forniti rimangono di proprietà dell'Agenzia fino al completo pagamento di tutte le somme dovute nell'ambito del rapporto commerciale con il cliente. Si applica espressamente la riserva di proprietà estesa.
§ 5 Esecuzione e organizzazione
1. La base di ogni servizio dell'Agenzia è un concetto approvato dal cliente, una descrizione dettagliata del servizio concordata con il cliente, un piano dei costi e un incarico legalmente valido sotto forma di contratto. La natura e la portata dei servizi da fornire dall'Agenzia sono stabilite nelle descrizioni dei servizi e/o nel contratto, di cui fanno parte le presenti CGC.
2. L'Agenzia è libera nella progettazione del progetto, dell'evento, del programma e delle esibizioni in conformità con il piano concordato. L'Agenzia non è soggetta a direttive artistiche di terzi.
3. Il cliente mette a disposizione gli spazi espositivi e gli spazi per l'evento nei giorni di montaggio, smontaggio e durante l'evento stesso, per consentire al personale e ai delegati dell'Agenzia di allestire stand fieristici, costruzioni scenografiche, installazioni di illuminazione e impianti audio, nonché per le prove di scena, su richiesta dell'Agenzia.
4. La conclusione di tutti i contratti necessari per l'esecuzione del presente contratto avviene in nome e per conto del cliente. L'Agenzia è inoltre autorizzata dal cliente a concludere, in nome del cliente, tutti i contratti necessari e/o appropriati per l'esecuzione e l'adempimento del contratto. L'Agenzia ha l'autorità di impartire istruzioni ai fornitori incaricati dal cliente per servizi relativi al progetto.
5. Se l'esecuzione di un servizio dell'Agenzia è ostacolata, in tutto o in parte, per motivi imputabili al cliente, l'Agenzia mantiene il diritto al compenso concordato. Tuttavia, l'Agenzia terrà conto di quanto risparmiato a seguito dell'esonero dall'obbligo di prestazione.
6. Se l'esecuzione di un servizio dell'Agenzia è ostacolata per motivi che non sono imputabili né al cliente né all'Agenzia, quest'ultima mantiene il diritto alle quote di compenso già maturate. Per gli eventi all'aperto, il rischio meteorologico è a carico del cliente.
7. Nella misura in cui l'Agenzia fornisce servizi gratuiti, questi possono essere sospesi in qualsiasi momento o essere soggetti a un accordo a pagamento.
§ 6 Obblighi del cliente
1. Il cliente fornirà all'Agenzia, nel contesto di una collaborazione basata sulla fiducia, tutte le informazioni di mercato, produzione e vendita, nonché altri dati necessari per l'esecuzione di un servizio dell'Agenzia, trattandoli in modo strettamente confidenziale.
2. Il cliente si impegna a conferire ulteriori incarichi ad altri fornitori di servizi in relazione al servizio dell'Agenzia solo previo accordo con quest'ultima.
3. Il cliente si impegna inoltre a non assumere né direttamente né indirettamente il personale impiegato dall'Agenzia durante e nei 24 mesi successivi al completamento del progetto. In caso di violazione, il cliente si impegna a pagare all'Agenzia una penale di 5.000 CHF per ogni persona reclutata.
4. Il rischio operativo e personale per il corretto svolgimento di un servizio dell'Agenzia, così come la responsabilità per la sicurezza del personale incaricato e delle attrezzature dell'Agenzia, ricade sul cliente. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo causati dai visitatori degli eventi. Le perdite, i danni al vetro e gli eventuali costi derivanti dalla danneggiamento dell'area, dei locali o delle condutture sotterranee causati dall'installazione di stand fieristici, palchi, tende, ecc., saranno a carico del cliente.
§ 7 Responsabilità dell'Agenzia
1. L'Agenzia si impegna a eseguire l'incarico con la massima cura possibile, trattando con attenzione in particolare i materiali, film, display, layout ecc. affidati. L'Agenzia è responsabile per i danni a persone o cose causati dai suoi dipendenti o incaricati solo in caso di dolo o colpa grave.
2. In merito al precedente paragrafo, l'Agenzia non è responsabile per danni indiretti, danni consequenziali, mancati guadagni o risparmi non realizzati. La responsabilità dell'Agenzia è limitata all'ammontare dell'onorario concordato con il cliente.
3. Il cliente si assume il rischio della conformità legale delle misure di progetto eseguite. Ciò vale in particolare nel caso in cui le misure pubblicitarie violino le norme del diritto della concorrenza, del diritto d'autore, ecc. Tuttavia, l'Agenzia è tenuta a segnalare i rischi legali se ne viene a conoscenza durante la preparazione. Il cliente solleva l'Agenzia da eventuali rivendicazioni di terzi qualora l'Agenzia abbia agito su esplicita istruzione e desiderio del cliente.
4. Se l'Agenzia ritiene necessaria una verifica delle misure eseguite in relazione al diritto della concorrenza da parte di una persona o istituzione particolarmente competente, il cliente sosterrà i relativi costi previo accordo.
5. In nessun caso l'Agenzia è responsabile per le dichiarazioni fattuali contenute nelle misure di comunicazione e marketing sui prodotti e servizi del cliente. L'Agenzia non è altresì responsabile per la protezione brevettuale, il diritto d'autore o la registrabilità di marchi, idee, suggerimenti, concetti, progetti forniti nell'ambito del contratto.
6. In caso di inadempimento contrattuale colposo o violazione contrattuale colposa, la responsabilità dell'Agenzia è limitata all'ammontare della retribuzione concordata, esclusa l'IVA. Qualsiasi ulteriore pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'Agenzia è irrevocabilmente esclusa. In caso di violazione contrattuale colposa da parte del cliente, l'Agenzia non è obbligata a fornire il servizio.
7. L'Agenzia non è in alcun caso responsabile per la capacità operativa, la disponibilità o i difetti nelle prestazioni di terzi e dei loro incaricati.
8. L'Agenzia non è responsabile della realizzazione di un concetto di sponsorizzazione.
9. Se l'Agenzia, nell'adempimento del contratto, conclude contratti con terzi in nome del cliente, l'attività dell'Agenzia si limita alla scelta del partner contrattuale e alla conclusione del contratto. L'Agenzia non è obbligata a monitorare l'esecuzione di tali contratti. Qualora l'Agenzia commissioni servizi esterni necessari, i rispettivi contraenti non sono ausiliari dell'Agenzia.
10. Qualora si verifichi un evento dannoso nell'ambito di controllo di un terzo (ad esempio, fornitori, subappaltatori), l'Agenzia è responsabile solo nella misura in cui il terzo è responsabile nei confronti dell'Agenzia.
11. Qualsiasi reclamo, di qualunque natura, deve essere presentato per iscritto all'Agenzia entro 14 giorni dalla consegna dell'opera. Dopo tale termine, l'opera sarà considerata accettata come priva di difetti.
§ 8 Varie
1. Le parti contrattuali si impegnano a garantire la riservatezza nell'ambito della collaborazione.
2. Le parti contrattuali si impegnano a non divulgare a terzi le informazioni relative all'onorario concordato.
3. L'Agenzia si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale, senza limiti di tempo, tutte le informazioni acquisite a seguito di un incarico, in particolare riguardanti prodotti, piani, dati di mercato, metodi di produzione, documenti e simili.
4. Il partner contrattuale è obbligato a mantenere segrete tutte le informazioni a lui accessibili in relazione ai servizi dell'Agenzia, che siano chiaramente identificabili come segreti commerciali o aziendali dell'Agenzia e a trattarle come confidenziali. Tali informazioni non possono essere registrate, trasmesse a terzi o utilizzate/sfruttate in altro modo, a meno che ciò non sia necessario per il raggiungimento dello scopo del contratto.
5. Il cliente acconsente che i contenuti del contratto e i servizi realizzati nell'ambito di questo contratto siano memorizzati e trattati elettronicamente dall'Agenzia ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Entrambe le parti contrattuali si impegnano a non trasmettere a terzi dati memorizzati elettronicamente o di altro tipo.
6. Se il partner contrattuale viola una clausola del contratto stipulato, è tenuto a pagare all'Agenzia una penale pari all'importo del compenso concordato. L'Agenzia si riserva espressamente il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti danni.
7. In caso di traduzione delle presenti CGC in una lingua straniera, in caso di ambiguità linguistiche prevale sempre la versione tedesca.
§ 9 Disposizioni finali
1. Il partner contrattuale può trasferire i suoi obblighi derivanti dal presente contratto solo con il consenso scritto dell'Agenzia. Lo stesso vale per la cessione dei suoi diritti derivanti da questo contratto.
2. La compensazione o la rivendicazione del diritto di ritenzione da parte del cliente è consentita solo con crediti riconosciuti o accertati in via definitiva.
3. Se una singola disposizione del contratto dovesse risultare non valida o divenire tale, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Le parti contrattuali sono tenute a sostituire la disposizione non valida con una disposizione valida che corrisponda allo scopo economico e all'intenzione del contratto. Lo stesso vale per eventuali lacune contrattuali.
4. Il presente accordo, così come l'intero rapporto giuridico tra le parti contrattuali, è soggetto al diritto materiale svizzero, con esclusione delle disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e delle convenzioni internazionali.
5. Il partner contrattuale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Agenzia qualsiasi cambio di residenza o sede legale, nonché eventuali modifiche della forma giuridica e delle condizioni di responsabilità della sua impresa.
6. Il foro esclusivo per tutte le controversie direttamente o indirettamente correlate a questo contratto è presso la sede della Anton Fischer GmbH nel Canton Grigioni (Tribunale Regionale di Prättigau/Davos).
Data: 23.10.2024